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IL DECRETO INGIUNTIVO...


 IL DECRETO INGIUNTIVO CONTENENTE LA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI BENI MOBILI VENDUTI CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO SCONTA L’IMPOSTA DI REGISTRO FISSA PARI AD € 168,00 (COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI ROMA 21221/51/15 PUBBLICATA IL 19/10/2015)

 

 IL CASO

 

Una società aveva venduto ad altre due società tutta una serie di macchinari con distinte scritture private, contenenti entrambe un patto di riservato dominio per un prezzo complessivo di circa € 300.000,00=,  per cui erano state rilasciate regolari fatture con esposto l’ammontare dell’IVA.

Stante l’inadempimento di entrambe le società, la fornitrice otteneva per ciascuna di esse decreto ingiuntivo per la restituzione dei beni, provvisoriamente esecutivo.

Trasmessi i decreti all’Ufficio delle Entrate, lo stesso notificava alla società fornitrice due avvisi di liquidazione della imposta di registro calcolata in misura proporzionale (3%) al prezzo di vendita, rispettivamente, per € 6.390,18 e € 5.670,18.

L’avviso di liquidazione veniva impugnato avanti la Commissione Provinciale di Roma contestandosi l’operato dell’Ufficio delle Entrate dovendosi, nella specie, applicare la imposta in misura fissa pari ad € 168,00.

 

LA DECISIONE DELLA CPT DI ROMA

 

La tesi dell’Ufficio delle Entrate si fondava su una lettura incompleta delle disposizioni normative in materia di tassazione dei provvedimenti giudiziari, ritenendo potersi applicare l’art. 8 parte prima della Tariffa di cui al DPR 131/1986,  laddove si afferma che gli atti della Autorità Giudiziaria, in materia di controversie civili che definiscono il giudizio, anche parzialmente, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, scontano l’imposta proporzionale quando (lettera b) recano la condanna al pagamento di somme o valori ed altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.

Secondo la ricorrente, tale disposizione, purtuttavia, costituisce la regola generale cui deroga la nota II dell’art. 8 richiamato, laddove afferma che i predetti atti non sono soggetti alla imposta proporzionale per la parte in cui dispongano il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA ex art. 40 del TU.

Chiara è la ratio di tale precisazione che è quella di evitare che siano assoggettate alla imposta proporzionale di registro operazioni già colpite da quella sul valore aggiunto in forza della prevalenza della normativa IVA rispetto a quella sulla imposta di registro. L’art. 40 sancirebbe, dunque, quello che viene definito principio di alternatività fra IVA ed imposta di registro.

La CTP di Roma, nella sentenza in esame, ha correttamente applicato tale principio reputando applicarsi nella specie l’imposta di registro in misura fissa (€ 168,00) e, quindi, accogliendo il ricorso con condanna del resistente Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Va ricordato che la decisione si pone in linea con la circolare 34/2001 della stessa Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che ai decreti ingiuntivi originati da fattura (e quindi tutti quelli in cui ricorre tale condizione compresi, come nella specie, i provvedimenti monitori che, accertata la risoluzione di una vendita di beni con riserva della proprietà, per inadempimento dell’acquirente, ordinano a quest’ultimo la riconsegna dei beni oggetto di tale trasferimento già assoggettato ad IVA), nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità, intervenuta soprattutto in materia di decreti ingiuntivi esecutivi ottenuti per il pagamento di somme di denaro assoggettate ad IVA anche laddove essi siano derivati da operazioni di finanziamento (v. Cass. 16098/2000; Cass. 2718/2008; Cass. 6129/2011) senza che possa assumere rilevanza, per altro verso, la circostanza che l’ingiunzione sia emessa contro il solo debitore principale, il fideiussore o entrambi (Cass. 9390/2007).

La decisione in commento si segnala perché interviene in un settore (quello della vendita di beni mobili con patto di riserva della proprietà) del tutto particolare e precipuo.


Inserito il 06 novembre 2015 alle 00:00:00 da Antonio.Arseni

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